Paolo Grossi

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Da sinistra: Renato Schifani, Paolo Grossi e Giorgio Napolitano (2009)

Paolo Grossi (1933 – 2022), giurista italiano.

Prima lezione di diritto[modifica]

  • Il diritto non è necessariamente collegato ad una entità socialmente e politicamente autorevole, non ha per referente necessario quel formidabile apparato di potere che è lo Stato moderno, anche se la realtà storica che ci ha fino ad oggi circondato ostenta il monopolio del diritto operato dagli Stati. Il referente necessario del diritto è soltanto la società, la società come realtà complessa, articolatissima, con la possibilità che ciascuna delle sue articolazioni produca diritto. (pag. 15)
  • Il diritto organizza il sociale, mette ordine nella rissa incomposta che ribolle in seno alla società, è innanzi tutto ordinamento [...] Ordinare significa sempre rispettare la complessità sociale, la quale costituirà un vero e proprio limite per la volontà ordinante impedendo che questa degeneri in valutazione meramente soggettiva e quindi in arbitrio […] Organizzazione è innanzi tutto coesistenza di soggetti diversi che, pur serbando i caratteri delle proprie diversità, sono coordinati a uno scopo comune […] significa sempre superamento di posizioni singole nella loro insularità per conseguire il risultato sostanzioso dell'ordine, sostanzioso per la vita stessa della comunità. (pag. 16-17)
  • Un diritto concepito come ordine è la trama stessa della società, quasi una rete che la sorregge impedendone lo sfascio, che proviene dal suo stesso seno e che la segue nel suo perenne sviluppo in perfetta adesione e coerenza grazie alla sua indole naturalmente elastica. (pag. 18)
  • Il diritto non è soltanto ordinamento, ma ordinamento osservato […] L'osservanza [spontanea], […] quella che fa di qualsiasi ordinamento un ordinamento giuridico, si fonda su una precisa consapevolezza del valore che lo sorregge [...] L'ordine giuridico autentico attinge allo strato dei valori di una comunità per trarne quella forza vitale che nasce unicamente da una convinzione sentita, per trarne quella solidità che non ha bisogno della coazione poliziesca per mantenersi stabile. (pag. 20)
  • Nel diritto che si genera nella spontaneità del sociale, cioè nel diritto còlto nella sua genuinità ed essenzialità, soggettività e imperatività sono necessariamente attenuate dalla prevalenza di una dimensione oggettiva. Ordine vuol dire, infatti, costruzione superindividuale, che ha la sua base nella totalità e complessità dell'organismo sociale, nella costanza d'una tradizione, nella ripetizione e tipicità di azioni umane, dove non c'è spazio per arbitrarietà e non c'è spazio per frazionismi individualistici […] Il diritto diventa regola imperativa quando si inserisce in un apparato di potere, per esempio nello Stato, dove la dimensione stricto sensu politica ha il sopravvento su quella sociale […] Per occhi superficiali, che guardino con una visuale ristretta al passato prossimo e al presente, lo Stato può sembrare la nicchia imprescindibile, nicchia naturale, per il generarsi e il vivere del diritto. Si dovrebbe invece riflettere più ponderatamente che lo Stato è soltanto un accidente storico a fronte di quel recupero del diritto che è valso a restituirlo al grembo ben più vasto della società. (pag. 24-25)
  • Con l'inserimento – avvenuto nel corso della modernità – del diritto nell'apparato di potere più perfezionato, ossia nello Stato, dietro l'incubo parossistico dell'ordine pubblico, il diritto si è visto sostanzialmente stravolto nella sua natura e funzione originarie e chiamato a svolgere il ruolo di apparecchio ortopedico del potere politico, di controllo sociale. Da qui la sua riduzione tutta moderna […] in un complesso di leggi, cioè di comandi sovrani, in una gerarchia di manifestazioni (fonti) con al sommo – ovviamente – la legge, con un progressivo isterilimento della consuetudine. (pag. 31-32)
  • Il diritto può ordinare il sociale perché è realtà di radici, e radici profonde; guai se alle tante rivelazioni nel quotidiano – usi, leggi, atti amministrativi, sentenze, invenzioni pratiche – noi non riconnettessimo il lavorio incessante che si svolge – preparatorio ma che è già diritto – negli strati più riposti d'una civiltà, alla stessa stregua della sorgente d'acqua di cui il rivelarsi nella fenditura della roccia è solo l'ultimo momento, anche se l'unico appariscente, di una lunga vita sotterranea. (pag. 78)
  • [Sul diritto naturale] Le miserie del diritto positivo – ridotto spesso a specchio di fanatismi razzistici e religiosi, di nazionalismi politici, di tirannie ripugnanti o, nel migliore dei casi, di legislatori miopi o partigiani – spingono a guardare più in alto, a un livello superiore che sopravanzi i particolarismi e in cui si serbino valori che la coscienza collettiva avverte e di cui ha nutrito la vicenda storica. Un livello superiore di giuridicità che è diritto, ma in cui si riesce a non separare essere e dover essere, giuridicità formale e giustizia […] l'idea del diritto naturale, di ogni legge naturale, non incarna altro che un tentativo di soluzione, forse ingenuo o illusorio, all'eterno problema umano di un diritto giusto, quasi un ponte ardito, forse troppo ardito, lanciato verso questa meta. (pag. 85)
  • La legge ordinaria oggi […] è visibilmente in crisi per la sua incapacità a ordinare giuridicamente la società civile e soprattutto a governare il mutamento socio-economico che stiamo vivendo e che ancor più vivremo domani. (pag. 97)

Mitologie giuridiche della modernità[modifica]

  • Il giurista è un cercatore d'ordine, un tessitore d'ordine, perché il diritto è essenzialmente scienza ordinante; egli si sforza di individuare e segnare la ragnatela dell'ordine che soggiace, invisibile ma reale, al di sotto della incomposta rissa delle cose. (pag. 127)
  • Il guaio per il giurista è troppo spesso quello di dimenticare che maneggia del materiale storicissimo e che i risultati da lui conseguiti, anche se validi, sono relativi, relativi a certi luoghi, a certi tempi, a certi stadii di civiltà storiche, debbono cioè essere fissati con la disponibilità a variarli in ragione della loro naturale elasticità. Il guaio per il giurista è la tentazione – intensa in ogni ordinatore – a immobilizzarsi e assolutizzarli, una tentazione che è pressoché costante nel cultore d'un diritto positivo, avvezzo a separare e isolare il punto minimo del suo oggetto d'indagine, il diritto vigente, dalla lunga linea storica nel cui alveo si còlloca e si giustìfica. (pag. 128)

Bibliografia[modifica]

  • Paolo Grossi, Prima lezione di diritto, Laterza, Bari-Roma, 2003. ISBN 884206436X
  • Paolo Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè, Milano, 2007. ISBN 881412863X

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