Domenico Moro (giurista)
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Domenico Moro (1703 – 1763), giurista e tipografo italiano.
Pratica civile
[modifica]- La Pratica civile del Foro è la perizia degli atti, che ordinatamente si formano nel Giudizio civile, secondo le leggi, e consuetudini ragionevoli del Foro. Ho detto, atti, non già nella particolar significazione di quegli atti che nel Foro si chiamano formole di decreti, e altre formole, che a lor luogo si vedranno; perché tali atti, quantunque sieno necessarj per la Pratica civile, sono in sostanza non altro, che la parte materiale di essa; e posti in ordine, formano appena un material disegno, o più tosto lo scheletro della Pratica: ma ho detto, atti, in significazione generale, che comprende anche la maniera, o la norma d'introdursi, e proseguirsi le azioni in Giudizio, e di opporsi l'eccezioni per difesa della ragione de' Rei. (pp.1-2)
- Siccome l'Attore ha la facultà d'introdurre la sua azione in Giudizio; così il Reo ha la facultà di opporre l'eccezioni legittime, che avrà contra dell'Attore.
L'eccezione nel Foro è l'esclusione della contraria intenzione; cioè è qualsivoglia cosa, che il Reo oppone o direttamente, o indirettamente contra la pretensione, o intenzione dell'Attore. (p. 12) - La revindicazione è un'azione reale diretta, che si promuove in Giudizio dal padron della roba, per ricuperarla da chi non avendo dominio di essa, civilmente la possiede. Ho detto civilmente la possiede, cioè che il possessore supponga di avere quel dominio, che veramente non ha; come ampiamente si vedrà a suo luogo. (p. 27)
Bibliografia
[modifica]- Domenico Moro, Pratica civile, tomo primo, Vincenzo Pauria, Napoli, 1763.
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