Arrigo Solmi: differenze tra le versioni

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==Bibliografia==
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Arrigo Solmi, ''Stato e Chiesa'', presso la Direzione dell'Archivio giuridico, Modena, 1901.
Arrigo Solmi, ''[https://archive.org/details/statoechiesasec00solmgoog/page/n11 Stato e Chiesa da Carlomagno al concordato di Worms (800-1122)]'', presso la Direzione dell'Archivio giuridico, Modena, 1901.


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Arrigo Solmi

Arrigo Solmi (1873 – 1944), storico, giurista e accademico italiano.

Stato e Chiesa

  • Il problema teorico dei rapporto fra lo Stato e la Chiesa poté essere proposto solo dopo che la Chiesa si costituì di fronte allo Stato, come potere autonomo, dopo che la Chiesa si manifestò come una forza ultrapolitica, svolgentesi nello Stato e contro lo Stato. Sotto l'impero romano, la Chiesa, divenuta, dopo la conversione, istituto di diritto pubblico, è considerata come autorità dipendente dall'imperatore, il quale vi esercita il pieno potere sovrano. Essa andava tuttavia raccogliendo gli elementi della sua futura grandezza; e a questi fu dato di operare all'aperto e di estrinsecare le attività avverse a tale asservimento politico, appena intervenne la caduta dell'impero d'Occidente e appena la fondazione degli stati ariani, per opera dei barbari vincitori, trasformò sostanzialmente il rapporto ch'era intercorso fin qui tra lo Stato e la Chiesa. (p. 2)
  • Una differenza sostanziale e profonda, tra il concetto agostiniano dello Stato e quello del medio evo, si era generalmente insinuata nella essenza stessa della vita medievale, in virtù delle nuove teorie, che gli scrittori del periodo carolingio avevano create o rappresentate. Dove lo Stato, per S. Agostino, non è che opera ed interesse della città mondana[1]; per i politici del secolo IX, lo Stato rappresenta già l'effettuazione del regno divino da uno dei suoi lati, e consegue perciò il valore d'un organo di giustizia e di pace entro la cristianità. (p. 142)
  • Nel concetto di Pietro Crasso[2], la legge canonica e la legge civile tendono a conseguire, rispetto alla loro validità, una parificazione; e si differenziano soltanto, per l'indole della materia che trattano e per gli scopi specifici cui sono rivolte. L'una e l'altra sono di origine divina: il diritto canonico è emanazione degli apostoli e dei loro successori, e si rivolge alle persone e ai negozi ecclesiastici; il diritto civile è opera degli imperatori e dei re e attende alla vita umana e agli interessi secolari; ma l'uno e l'altro devono essere rispettati in comune dal clero e dal popolo, sotto pena di incorrere nel sacrilegio. (p. 203)

Note

  1. Onde deriva il senso dispregiativo dello Stato, che emana più volte dalle opere di S. Agostino. [N.d.A.]
  2. Pietro Crasso da Ravenna, giurista della seconda metà del secolo XI.

Bibliografia

Arrigo Solmi, Stato e Chiesa da Carlomagno al concordato di Worms (800-1122), presso la Direzione dell'Archivio giuridico, Modena, 1901.

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