Tribuno della plebe
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Citazioni sui tribuni della plebe, magistratura dell'antica Roma.
Citazioni
[modifica]- Il formarsi delle tribù rustiche spiega, oltre l'origine e la natura dei concilî tributi, anche questa singolarissima istituzione del tribunato. Nella storia del V sec. si ricorda spesso l'intervento dei tribuni della plebe a proposito di leva e di tributo: due cose che sono in relazione stretta con le tribù. Par dunque che quando per tribù si cominciò a levare le truppe ed a riscuotere i tributi, i capi dei pagi, che allora si chiamarono tribuni, i quali da tempo forse facevano da arbitri o da giudici nelle piccole questioni tra i plebei del loro distretto, prendessero ad intervenire a tutela dei diritti della plebe. Il loro intervento divenne man mano più invadente e allo stesso tempo più continuo, finché si trasformarono in veri e propri funzionari della plebe eletti annualmente nelle sue assemblee tribute. Solo cosi si spiegano le singolari facoltà che possedevano i tribuni e che certo non possono avere acquistate ad un tratto.
- La potestà tribunizia non è creazione cosciente del genio politico romano, ma s'è invece svolta spontaneamente in forza delle circostanze tra cui si combatteva la lotta della plebe col patriziato. Il nòcciolo di quella potestà è nel diritto di ausilio, ossia nella facoltà di venire al soccorso dei plebei oppressi; ma questo ausilio si esplica negativamente, cioè nel diritto d'intercessione per cui i tribuni possono col loro intervento sospendere i decreti dei magistrati, opporsi alla votazione di proposte di legge nei comizî di tutto il popolo e perfino impedire al senato di deliberare.
- Tali diritti dei tribuni, che si svolsero lentamente dalla difesa degli interessi plebei nella occasione di chiamata sotto le armi o d'imposizione di tributi, erano guarentiti dall'amplissima loro potestà coercitiva. E anche la tradizione conserva chiaro ricordo che solo passo passo acquistarono i tribuni tutti quei diritti col procedere, inviolabili essi stessi, contro chiunque offendeva la plebe, ne turbava le assemblee, non ottemperava ai loro divieti, ledeva le loro prerogative, alla immediata repressione, carcerando, multando e persino mettendo a morte, senza concedere, almeno nei casi più gravi, neppure l'appello al popolo. Senonché il fondamento della intercessione tribunizia e della coercizione che ne assicura l'efficacia non è una legge dello Stato. La potestà tribunizia, come riconoscevano gli stessi antichi, non è legittima, ma è sacrosanta: come l'autorità dei concilî della plebe, così quella dei tribuni è d'origine rivoluzionaria e fondata sulle leggi sacrate giurate dalla plebe, per cui essa s'impegnava a sostenere ad ogni costo, anche con la violenza, le prerogative de' suoi tribuni.
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