Gabriele Amendola
Gabriele Amendola (1848 – 1909), ufficiale di polizia e ispettore alla sanità italiano.
L'assistenza degli esposti in Napoli
[modifica]Non è pacifico a chi incomba a Napoli l'assistenza degli esposti maschi, che abbiano superato i sette anni di età, agli effetti dell'art. 81 della legge sulla Pubblica Sicurezza, del 30.06.1889 n. 6144. vi è qualche divergenza in proposito tra il real albergo dei poveri ed il real stabilimento dell'annunziata, divergenze non sopite nemmeno dalla legge speciale del 2 agosto 1897 che, tendendo al coordinamento degli istituti napoletani, per essere stata farraginosamente preparata, e poi anche più precipitosamente applicata, fallì in gran parte al suo scopo.
Citazioni
[modifica]- Nella letteratura di un tempo, e fino ad un'epoca non molto lontana dalla nostra, erano considerati come orfani non solo i fanciulli orbati dalla morte delle cure e dell'affetto dei genitori, ma anche i cosiddetti orfani della legge, quelli cioè che per una ficto juris, conservata dalle legislazioni dei paesi latini, ed ancora oggi tenuta in vigore, erano stati ripudiati dai genitori, fin dalla loro nascita. Orfani li considerava la Chiesa nel diritto intermedio, quando faceva precetto di carità cristiana e opera meritoria verso il Paradiso il raccoglierli ed educarli; orfani dell'Annunziata venivano detti nella città nostra, così come in epoca posteriore li si disse figli della Madonna, per una mistica e generosa finzione, che non consentiva di bollare col marchio perenne di expositi o vulgo quaesiti i figli della colpa o della sventura. (p. 7)
- Intanto a Napoli con l'editto del 1802 (RD 30.06.1802) il Re proibiva l'accattonaggio per le Chiese, per le strade e nei luoghi pubblici (art. 1); ordinava il ricovero nel Real Albergo de' poveri, se storpi ed inabili al lavoro (artt. 2 e 4); comminava pene ai trasgressori (art. 3), e ai parenti, che non ne prendessero cura (artt. 5 e 9); prescriveva norme per l'amministrazione dell'Istituto e all'art. 12 dichiarava espressamente: «Oltre ai mendici saranno raccolti e rinchiusi per ora nel Real Albergo de' Poveri tutti i fanciulli e le fanciulle che vagano per la città abbandonati dai loro genitori, o da coloro che avendoli presi dalla Santa Casa dell'Annunziata, gli lascino esposti di nuovo, senza più curarne il mantenimento e l'istruzione». Inoltre l'editto distingueva tra abbandonati da genitori naturali che potevano essere destinati alla Santa Casa dell'Annunziata e abbandonati da genitori di allievo (baliatico) che erano invece rivolti al Real Albergo de' Poveri. Le disposizioni del 1802 mal celavano però un carattere di provvisorietà, determinato dalla penuria di eliminare al più presto l'accattonaggio, e dalle tristi condizioni economiche del Reame. Ma le intenzioni del primo Ferdinando dovevano fare i conti con un imprevisto di suprema importanza: l'occupazione francese avvenuta nel 1806 per la quale il Re e la sua Corte furono costretti a fuggire a Palermo sotto la protezione degli inglesi. (p. 15)
La condizione attuale di cose non può lasciare però indifferenti quanti s'interessano alle sorti dei due tra i più gloriosi istituti napoletani; né per essa deve permettersi che lo stato delle divergenze, che tra esse sono insorte, diventando col trascorrere del tempo, più acuto, abbia a degenerare in un litigio, tanto più clamoroso ed evitando, per quanto varrebbe a distogliere gli enti interessati dal fine altissimo, cui concorrono, la pubblica carità.
Bibliografia
[modifica]- Gabriele Amendola, L'assistenza degli esporti in Napoli. Rapporto tra la beneficenza del Real Albergo de' Poveri e della Santa Casa dell'Annunziata, Accademia Pontaniana, Napoli, 1913.