Ordinanza contro l'eresia (2 maggio 1648)
Ordinanza contro l'eresia (2 maggio 1648) (An Ordinance for the punishing of Blasphemies and Heresies, with the several penalties therein expressed), disposizione contro l'eresia e la blasfemia.
Citazioni
[modifica]- Un'enumerazione di errori frequenti; Il mantenimento e la pubblicazione di questi con ostinazione dovrà essere considerato un delitto.
Per la prevenzione della crescita e della diffusione delle eresie e delle blasfemie, sia ordinato dai Lords e dai Comuni in questo presente Parlamento riunito, che tutte le persone, dalla data di questa ordinanza in poi, che di loro spontanea volontà, pregando, insegnando, stampando o scrivendo, affermeranno e pubblicheranno che non esiste alcun Dio, o che questo Dio non è onnipresente, che non sa o prevede tutte le cose, che non è Onnipotente, che non è interamente divino, o che non è Eterno, che il Padre non è Dio, che il Figlio non è Dio, che lo Spirito Santo non è Dio, o che la Trinità non consiste in un solo Dio Eterno, o che in qualche modo sosterranno e pubblicheranno che Cristo non è Dio al pari del Padre, o che si permetteranno di rinnegare l'umanità di Cristo, o che la divinità ed umanità di Cristo hanno natura differente o che l'umanità di Cristo non è pura o non è macchiata da alcun peccato; o che si permetteranno di sostenere e pubblicare, come abbiamo detto prima, che Cristo non è morto, non è risorto, non è asceso in paradiso fisicamente, o che si permetteranno di negare che la sua morte è stata un merito per i credenti; o che si permetteranno di sostenere e pubblicare, come abbiamo detto prima, che Gesù Cristo non è il figlio di Dio, o che le sacre scritture del Vecchio Testamento, della Genesi, dell'Esodo, del Levitico, dei numeri, del Deuteronomio […] non sono la parola di Dio, o che gli uomini non risorgeranno dopo la loro morte, o che non ci sarà nessuno giorno del giudizio dopo la morte; tutte queste affermazioni e pubblicazioni di tali errori, con ostinazione, dovranno essere giudicate un crimine in virtù di questo documento […]; e, al raggiungimento dei detti obiettivi, pubblicando e affermando tale errore l'accusato dovrà essere incriminato, e trovata l'accusa, se l'accusato, di fronte al suo processo, dovesse non abiurare il suo errore commesso, e dovesse difendere e sostenere lo stesso (errore), dovrà subire la pena di morte, come in caso di crimine senza il beneficio del clero.
Bibliografia
[modifica]- Henry Noel Brailsford, I livellatori e la rivoluzione inglese, Londra, The Cresset Press, 1962.