Giorgio Agamben

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Giorgio Agamben

Giorgio Agamben (1942 – vivente), filosofo italiano.

Citazioni di Giorgio Agamben[modifica]

  • A Scicli, ho visto le pietre che sono più tenere della carne e la paglia più luminosa del sole. Che la Madonna sale a cavallo e infilza con la spada gli infedeli. E che, sull’Acropoli, la chiesa di San Matteo aspetta qualcosa che non potrà mai avvenire. [1]
  • Alla crisi dello storicismo e delle ideologie del XIX secolo ha seguito... la sonnambolica parodia del festival metastorico dell'eclettismo e del post-moderno, che sognano di essere usciti da una storia di cui invece non sono che l'epigonica, larvata sopravvivenza.[2]
  • Chiamerò dispositivo letteralmente qualunque cosa abbia in qualche modo la capacità di catturare, orientare, determinare, intercettare, modellare, controllare e assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi. Non soltanto, quindi, le prigioni, i manicomi, il Panopticon, le scuole, la confessione, le fabbriche, le discipline, le misure giuridiche eccetera la cui connessione con il potere è in un certo senso evidente, ma anche la penna, la scrittura, la letteratura, la filosofia, l’agricoltura, la sigaretta, la navigazione, i computers, i telefoni cellulari e —perché no— il linguaggio stesso, che è forse il più antico dei dispositivi, in cui migliaia e migliaia di anni fa un primate —probabilmente senza rendersi conto delle conseguenze cui andava incontro— ebbe l’incoscienza di farsi catturare. [...] Chiamerò soggetto ciò che risulta dalla relazione e, per così dire, dal corpo a corpo fra i viventi e i dispositivi.[3]
  • Credo che un giorno gli storici guarderanno questo momento [la pandemia di COVID-19] come un momento della storia in cui i giornalisti hanno dato prova del più vergognoso, della più infame complicità con l'arbitrio.[4]
  • Il Green Pass fa parte del modello politico che i politologi chiamano le libertà autorizzate. Che cos'è una libertà autorizzata? L'autorizzazione in diritto è un atto che non concede nuovi diritti ma autorizza l'esercizio dei diritti già esistenti. Quindi delle libertà che andavano da sé come di uscire di casa o andare al ristorante o prendere un treno, questi diritti elementari adesso hanno bisogno per essere esercitati di un'autorizzazione. E il green pass è questa autorizzazione. E anche lì si vede la cecità delle persone invece pensano che il green pass sia quasi un principio che garantisce la libertà, quando appunto una libertà autorizzata non è più una libertà, perché appunto può essere in qualunque momento può essere cambiata o revocata da chi ha dato l'autorizzazione.[5]
  • [Sulla pandemia di COVID-19] La sproporzione di fronte a quella che secondo il Cnr è una normale influenza, non molto dissimile da quelle ogni anno ricorrenti, salta agli occhi. Si direbbe che esaurito il terrorismo come causa di provvedimenti d’eccezione, l’invenzione di un’epidemia possa offrire il pretesto ideale per ampliarli oltre ogni limite. [...] la limitazione della libertà imposta dai governi viene accettata in nome di un desiderio di sicurezza che è stato indotto dagli stessi governi che ora intervengono per soddisfarlo.[6]
  • Lo stato non può in alcun caso tollerare [...] che delle singolarità facciano comunità senza rivendicare un'identità.[7]
  • Quel che definisce i dispositivi con cui abbiamo a che fare nella fase attuale del capitalismo è che essi non agiscono più tanto attraverso la produzione di un soggetto, quanto attraverso dei processi che possiamo chiamare di desoggettivazione. [...] quel che avviene ora è che processi di soggettivazione e processi di desoggettivazione sembrano diventare reciprocamente indifferenti e non danno luogo alla ricomposizione di un nuovo soggetto, se non in forma larvata e, per così dire, spettrale.[8]

Stato di eccezione[modifica]

Incipit[modifica]

L'essenziale contiguità fra stato di eccezione e sovranità è stata fissata da Carl Schmitt nella sua Politische Theologie (1922). Benché la sua celebre definizione del sovrano come «colui che decide sullo stato di eccezione» sia stata ampiamente commentata e discussa, ancor oggi, tuttavia, una teoria dello stato di eccezione manca nel diritto pubblico, e giuristi e pubblicisti sembrano considerare il problema più come una questio facti che come un genuino problema giuridico. Non soltanto la legittimità di una tale teoria viene negata da quegli autori che, rifacendosi all'antica massima secondo cui necessitas legem non habet, affermano che lo stato di necessità, su cui l'eccezione si fonda, non può avere forma giuridica, ma la definizione stessa del termine è resa difficile dal suo situarsi al limite fra la politica e il diritto. Secondo un'opinione diffusa, infatti, lo stato di eccezione costituisce un «punto di squilibrio fra diritto pubblico e fatto politico» (Saint-Bonnet), che — come la guerra civile, l'insurrezione e la resistenza — si situa in una «frangia ambigua e incerta, all'intersezione fra il giuridico e il politico» (Fontana). Tanto più urgente diventa la questione dei confini: se i provvedimenti eccezionali sono il frutto dei periodi di crisi politica e, come tali, vanno compresi sul terreno politico e non su quello giuridico-costituzionale (De Martino), essi vengono a trovarsi nella paradossale situazione di provvedimenti giuridici che non possono essere compresi sul piano del diritto e lo stato di eccezione si presenta come la forma legale di ciò che non può avere forma legale. D'altra parte, se l'eccezione è il dispositivo originale attraverso cui il diritto si riferisce alla vita e la include in sé attraverso la propria sospensione, allora una teoria dello stato di eccezione è condizione preliminare per definire la relazione che lega e, insieme, abbandona il vivente al diritto.

Citazioni[modifica]

  • [...] dal momento che «lo stato di eccezione [...] è diventato la regola» (Benjamin), esso non soltanto si presenta sempre più come una tecnica di governo e non come una misura eccezionale, ma lascia anche apparire alla luce la sua natura di paradigma costitutivo dell'ordine giuridico. (p. 16)
  • Uno dei caratteri essenziali dello stato di eccezione – la provvisoria abolizione della distinzione fra potere legislativo, esecutivo e giudiziario – mostra qui la sua tendenza a trasformarsi in durevole prassi di governo. (p. 17)
  • Di fronte all'inarrestabile progressione di quella che è stata definita una "guerra civile mondiale"[9], lo stato di eccezione tende sempre più a presentarsi come il paradigma di governo dominante nella politica contemporanea. Questa dislocazione di una misura provvisoria ed eccezionale in tecnica di governo minaccia di trasformare radicalmente [...] la struttura e il senso della distinzione tradizionale delle forme di costituzione. Lo stato di eccezione si presenta anzi in questa prospettiva come una soglia di indeterminazione fra democrazia e assolutismo.[10]
  • In analogia con il principio secondo cui la legge può essere lacunosa, ma il diritto non ammette lacune, lo stato di necessità viene così interpretato come una lacuna del diritto pubblico, a cui il potere esecutivo ha l'obbligo di porre rimedio. (p. 42)
  • Lo stato di eccezione non è una dittatura [...] ma uno spazio vuoto di diritto, una zona di anomia in cui tutte le determinazioni giuridiche – e, innanzitutto, la stessa distinzione fra pubblico e privato – sono disattivate. (p. 66)
  • Dallo stato di eccezione effettivo in cui viviamo non è possibile ritorno allo stato di diritto, poiché in questione ora sono i concetti stessi di «stato» e di «diritto». (p. 111)
  • Un giorno l'umanità giocherà col diritto, come i bambini giocano con gli oggetti fuori uso, non per restituirli al loro uso canonico, ma per liberarli definitivamente da esso. [11]

Note[modifica]

  1. Citato in [Il filosofo Giorgio Agamben dedica una poesia a Scicli], Ragusanews.com, 14 marzo 2023.
  2. Avvertenza editoriale, in W. Benjamin, Parigi capitale del XIX secolo: i ‘passages’ di Parigi, traduzione a cura di R. Tiedemann, Torino, 1986.
  3. Da Che cos'è un dispositivo, Nottetempo, 2006, pp. 21-22.
  4. https://youtu.be/cPGOwyukSIo?t=420
  5. https://youtu.be/cPGOwyukSIo?t=92
  6. Da Lo stato d’eccezione provocato da un’emergenza immotivata, ilmanifesto.it, 26 febbraio 2020.
  7. Da La comunità che viene, Einaudi, Torino, 1990.
  8. Da Che cos'è un dispositivo, Nottetempo, 2006, pp. 30-31.
  9. Il riferimento è allo scontro di civiltà dopo l'11 settembre. Cfr. Il diavolo è nei dettagli, nota 159, p. 112.
  10. Da Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 11; citato in Omar Ferrario e Mario Picozzi, Il diavolo è nei dettagli: Lotta al terrorismo, ricorso alla tortura, ruolo dei medici, Rosenberg&Sellier, Torino, 2016, p. 112. ISBN 978-88-7885-424-6
  11. Da Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, 2003.

Bibliografia[modifica]

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