Papa Marcellino: differenze tra le versioni

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'''Marcellino''', (... – 304), papa della Chiesa cattolica.
'''Marcellino''', (... – 304), papa della Chiesa cattolica.


*Se una donna credente avrà lasciato il marito adultero credente e ne vuole sposare un altro, deve esserle proibito di sposarlo; se lo sposa, non riceva la comunione prima che colui che ella ha lasciato, sia trapassato da questo secolo; sia eccettuato il caso di emergenza di una malattia, che costringesse a dargliela. (dal ''Sinodo di Elvira'', 117)
*Se una donna credente avrà lasciato il marito adultero credente e ne vuole sposare un altro, deve esserle proibito di sposarlo; se lo sposa, non riceva la comunione prima che colui che ella ha lasciato, sia trapassato da questo secolo; sia eccettuato il caso di emergenza di una malattia, che costringesse a dargliela. (dal ''Sinodo di Elvira'', can.9)
*Si è deciso complessivamente il seguente divieto ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, come a tutti i chierici che esercitano un ministero: si [[celibato|astengano]] dalle loro mogli e non generino figli; chi lo avrà fatto, dovrà essere allontanato dallo stato clericale. (dal ''Sinodo di Elvira'', 119)
*Si è deciso complessivamente il seguente divieto ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, come a tutti i chierici che esercitano un ministero: si [[celibato|astengano]] dalle loro mogli e non generino figli; chi lo avrà fatto, dovrà essere allontanato dallo stato clericale. (dal ''Sinodo di Elvira'', can.33)


==Bibliografia==
==Bibliografia==

Versione delle 11:52, 5 ott 2018

Papa Marcellino

Marcellino, (... – 304), papa della Chiesa cattolica.

  • Se una donna credente avrà lasciato il marito adultero credente e ne vuole sposare un altro, deve esserle proibito di sposarlo; se lo sposa, non riceva la comunione prima che colui che ella ha lasciato, sia trapassato da questo secolo; sia eccettuato il caso di emergenza di una malattia, che costringesse a dargliela. (dal Sinodo di Elvira, can.9)
  • Si è deciso complessivamente il seguente divieto ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, come a tutti i chierici che esercitano un ministero: si astengano dalle loro mogli e non generino figli; chi lo avrà fatto, dovrà essere allontanato dallo stato clericale. (dal Sinodo di Elvira, can.33)

Bibliografia

  • Heinrich Denzinger, Enchiridion Symbolorum, edizione bilingue a cura di Peter Hünermann, versione italiana a cura di Angelo Lanzoni e Giovanni Zaccherini, Edb, 2001.

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